La Cassazione con una recente sentenza (n. 5388 depositata il 18 marzo 2016) è tornata ad occuparsi del tema della prova contraria che il contribuente deve fornire rispetto alla contestazione di fittizia residenza all’estero mossa dall’Amministrazione finanziaria.
Nel caso di specie i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso proposto dal contribuente, rinviando alla CTR della Liguria, per il riesame del merito in quanto il soggetto accertato, tennista professionista, aveva trasferito la propria residenza a Montecarlo nel 1999, dimostrando il proprio effettivo trasferimento nel Principato facendo leva sui seguenti elementi riconducibili all’anno oggetto di accertamento (il 1999 appunto):
Secondo la Suprema Corte si tratta di elementi determinanti che se correttamente interpretati e tenuti in considerazione dai giudici di merito avrebbero dovuto portare gli stessi, contrariamente a quanto avvenuto nel caso di specie, ad accogliere la difesa del contribuente con annullamento del relativo avviso di accertamento.
Dal punto di vista processuale, inoltre, è interessate constatare che i suddetti documenti (contratti e bollette) erano stati esibiti in secondo grado, e sono stati giudicati ammissibili da parte della Cassazione, in ossequio alla facoltà di deposito di nuovi documenti in secondo grado sancita dall’articolo 58, D.Lgs. 546/1992.
La effettiva residenza estera delle persone fisiche, peraltro, resta un tema centrale su cui legislatore e Agenzia delle Entrate hanno posto particolare attenzione negli ultimi tempi come dimostrato dal provvedimento del 3 marzo scorso emanato in attuazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 7 del D.L. 193/2016 secondo cui devono essere redatte specifiche liste di controllo per i soggetti iscritti all’AIRE, al fine di valutare l’effettività o meno del trasferimento all’estero.
In base a tale provvedimento i criteri utilizzati ai fini della formazione di queste liste sono dati da:
Queste liste verranno utilizzate anche per il controllo della posizione degli iscritti AIRE dal 2010 in poi.
Il salto di qualità dei controlli del Fisco per intercettare i soggetti fittiziamente residenti all’estero del resto nasce da una duplice considerazione:
Sotto quest’ultimo aspetto, spicca l’implementazione di una specifica banca dati SO.NO.RE (acronimo di “soggetti non residenti”) in cui confluiscono tutti i dati di interesse (in pratica la gran parte di quelli sopra evidenziati) che consentono, in sostanza, di attribuire a ciascun soggetto non residente una sorta di “indice di rischio” tanto più elevato quante più sono le informazioni a suo carico che lasciano presumere la permanenza di fatto della residenza fiscale in Italia. Per dirla in altro modo, mentre prima in passato le informazioni (comunque meno numerose e “qualificate”) dovevano pur sempre essere assemblate “manualmente”, solitamente dopo l’avvio di un controllo, ora la citata banca dati permette al Fisco di avere uno sguardo di insieme “automatico” sulla base del quale poter impostare i controlli stessi sui soggetti maggiormente a rischio.
Questo significa che la contestazione della fittizia residenza all’estero potrà riguardare non solo i cosiddetti “VIP” (artisti, sportivi ecc.), fisiologicamente più esposti a questo tipo di controlli in quanto più “visibili”, ma anche, molto più spesso che in passato, le altre categorie di contribuenti “normali”. Un motivo in più per valutare con attenzione, nei casi critici, se salire sul treno della voluntary-bis.
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