È disponibile da ieri sul sito dell’Agenzia delle Entrate la bozza del nuovo modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Come noto, l’adempimento è stato introdotto con l’articolo 4, comma 2 del D.L. 193/2016 e trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2017.
Nel modello, composto da frontespizio e quadro VP, il contribuente deve indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 100/1998 nonché degli articoli 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4.
La Comunicazione deve essere presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Sono esonerati invece, da tale adempimento i soggetti passivi Iva non tenuti:
sempreché nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
I contribuenti che hanno esercitato più attività in contabilità separata ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. 633/1972, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separate per il mese o trimestre di riferimento.
Il modello in commento deve essere presentato esclusivamente per via telematica:
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre ad eccezione della comunicazione relativa al secondo trimestre che deve essere presentata, invece, entro il 18 settembre e di quella relativa all’ultimo trimestre che deve essere presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva trimestrale 2017 | |||
Trimestre | Scadenza | Trimestre | Scadenza |
1° | 31 maggio | 3° | 30 novembre |
2° | 18 settembre(il 16/9 cade di sabato) | 4° | 28 febbraio 2018(28/2 dell’anno successivo) |
Trasmissione comunicazione – liquidazioni Iva mensili 2017 | |||
Mese | Scadenza | Mese | Scadenza |
Gennaio | 31 maggio | Luglio | 30 novembre |
Febbraio | Agosto | ||
Marzo | Settembre | ||
Aprile | 18 settembre(il 16/9 cade di sabato) | Ottobre | 28 febbraio 2018(28/02 dell’anno successivo) |
Maggio | Novembre | ||
Giugno | Dicembre |
Infine, si ricorda che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, entro il medesimo termine, viene effettuata la trasmissione “corretta” dei dati (in quanto in precedenza inviato in modo errato.
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