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Agenzia delle Entrate: “Decreto Sostegni, partiti i contributi a fondo perduto”

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“Sono partiti gli ordinativi di pagamento delle prime 600mila istanze presentate sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021”: lo ha reso noto ieri l’Agenzia delle Entrate attraverso un comunicato stampa.

Nel documento si sottolinea inoltre che “I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l’importo riconosciuto in compensazione”.

Si ricorda che è possibile presentare la domanda fino al prossimo 28 maggio, mediante il desktop telematico o trasmettendo on-line, tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia. È possibile utilizzare le credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia delle Entrate; è possibile anche l’invio tramite gli intermediari delegati per il Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.

Per quanto attiene all’ambito applicativo della misura, la norma precisa quanto segue:

  1. sono ammessi alla misura in esame i titolari di partita Iva, residenti o stabiliti in Italia, che:
    • svolgono attività di impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, oppure
    • producono reddito agrario ex art. 32 del Tuir;
  2. il contributo non spetta invece:
    • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
    • ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo la medesima data;
    • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
    • agli intermediari finanziari e alle società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir;
  3. al contributo sono ammessi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali;
  4. il contributo spetta qualora l’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi del 2019. A tal fine, rileva la data di effettuazione delle operazioni.

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