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Agevolazioni prima casa, inapplicabile all’art. 16-bis del Tuir la sospensione dei termini disposta dal decreto “Liquidità”

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L’art. 24 del decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40), ha disciplinato la sospensione dei termini relativi all’agevolazione “prima casa”. La norma, in particolare, dispone che i termini previsti dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, nonché il termine previsto dall’art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999), ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 25 marzo 2021, n. 205, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la sospensione disposta dal richiamato art. 24 del D.L. 23/2020 non può essere estesa ai termini di cui all’art. 16-bis, comma 3, del Tuir, che disciplina il caso di di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Tale conclusione si fonda sulla circostanza che il richiamato art. 24 del decreto “Liquidità” – che disciplina la sospensione dei termini ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa – non prevede espressamente alcuna sospensione dei termini di cui all’art. 16-bis, comma 3, del Tuir.

Tra i termini oggetto di sospensione, è invece compreso il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa” (Risposta 11 settembre 2020, n. 345).

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