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Bonus Sud, non scatta l’obbligo di rideterminazione se il bene è affidato a terzi assieme all’intero reparto aziendale

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Nell’ambito della disciplina dettata per il “credito d’imposta Mezzogiorno”, l’art. 1, comma 105, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), dispone che “se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 25 marzo 2021, n. 208, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non ricorre l’obbligo di rideterminazione del credito nel caso in cui il bene oggetto di agevolazione non venga singolarmente dismesso o ceduto a terzi o destinato ad altre strutture produttive, ma sia affidato a terzi assieme al reparto aziendale di cui è parte integrante, nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale.

Il contratto di affidamento, per le sue caratteristiche peculiari – tra cui ad esempio le modalità di determinazione del canone sganciate dal diritto di godimento dei beni – non appare tout court assimilabile alla locazione tipizzata nel codice civile e, di conseguenza, non si integra di per se la fattispecie di cui al citatocomma 105.

Si ricorda che, a decorrere dal 31 marzo 2021, sarà possibile presentare la comunicazione utilizzando il nuovo modello ai fini della fruizione dei seguenti crediti d’imposta:

  1. investimenti nel Mezzogiorno (art. 1, commi da 98 a 108, della citata Legge 208/2015);
  2. investimenti nei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (art. 18-quater del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modifiche dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45);
  3. investimenti nelle zone economiche speciali – ZES (art. 5 del D.L. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2017, n. 123).

Il nuovo modello è stato approvato dal Provvedimento direttoriale n. 65238/2021.

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