Con la Risposta all’istanza di interpello 7 febbraio 2020, n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva dei servizi organizzativi (quali catering, traduzione simultanea, pulizia, servizi tecnici, segreteria amministrativa, copertura con tecnostruttura, ecc.) effettuati da una fondazione italiana ad un’associazione soggetto passivo Iva ma non avente sede in Italia. Nello specifico, è stato affermato quanto segue:
Di conseguenza, a detta prestazione si rende applicabile la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente, ai sensi del richiamato art. 7-ter del decreto Iva. In linea generale, si ricorda che il Regolamento UE 15 marzo 2011, n. 282/2011, all’art. 18 definisce gli elementi giustificativi che il prestatore deve ottenere dal committente allo scopo di evincere lo status di quest’ultimo. Più precisamente, si legge che il prestatore può considerare il committente soggetto passivo nella UE:
Medesime considerazioni valgono per quanto attiene l’identificazione del soggetto destinatario extra-UE. Nel terzo comma dell’art. 18 si legge, infatti, che dietro certificata documentazione fornita dal soggetto interessato, opportunamente vistata dalle competenti autorità fiscali, il soggetto fornitore IVA può riconoscere se il soggetto destinatario sia un operatore stabilito nel territorio extra Ue.
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