Ai fini dell’art. 7-ter del D.P.R. 26 ottobre, n. 633, i servizi organizzativi sono accessori all’evento
Con la Risposta all’istanza di interpello 7 febbraio 2020, n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento Iva dei servizi organizzativi (quali catering, traduzione simultanea, pulizia, servizi tecnici, segreteria amministrativa, copertura con tecnostruttura, ecc.) effettuati da una fondazione italiana ad un’associazione soggetto passivo Iva ma non avente sede in Italia. Nello specifico, è stato affermato quanto segue:
- nella situazione descritta si applica l’art. 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del quale le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese:
- a soggetti passivi stabiliti in Italia; oppure
- a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti in Italia;
- alla luce dei chiarimenti contenuti nella Circolare 29 luglio 2011, n. 37/E, si ritiene la complessiva prestazione di servizio fornita dall’ente italiano all’associazione si possa qualificare come generica ed unitaria prestazione di organizzazione di un evento.
Di conseguenza, a detta prestazione si rende applicabile la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente, ai sensi del richiamato art. 7-ter del decreto Iva. In linea generale, si ricorda che il Regolamento UE 15 marzo 2011, n. 282/2011, all’art. 18 definisce gli elementi giustificativi che il prestatore deve ottenere dal committente allo scopo di evincere lo status di quest’ultimo. Più precisamente, si legge che il prestatore può considerare il committente soggetto passivo nella UE:
- nel caso in cui il committente gli abbia comunicato un numero di partita IVA comunitario e sempreché il prestatore abbia ottenuto conferma della validità di tale numero di identificazione oltre al nome ed all’indirizzo corrispondenti;
- nel caso in cui il committente non abbia ancora comunicato il numero di partita IVA, ma quest’ultimo informa il prestatore di averne fatto richiesta, sempreché vi sia altra prova attestante lo status di soggetto passivo IVA del committente.
Medesime considerazioni valgono per quanto attiene l’identificazione del soggetto destinatario extra-UE. Nel terzo comma dell’art. 18 si legge, infatti, che dietro certificata documentazione fornita dal soggetto interessato, opportunamente vistata dalle competenti autorità fiscali, il soggetto fornitore IVA può riconoscere se il soggetto destinatario sia un operatore stabilito nel territorio extra Ue.