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Apparecchi per aerosol terapia e loro accessori, inapplicabile l’aliquota Iva del 10%

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Alle cessioni di apparecchi per aerosol terapia e loro accessori non può essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 10% prevista dal n. 114), Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di dispositivi medici non classificabili nella voce doganale “3004” quali “medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici”: lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 7 febbraio 2020, n. 32. Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. ai sensi del citato n. 114), Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva, l’aliquota ridotta del 10% si applica alle cessioni di “medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale”;
  2. per effetto dell’art. 1, comma 3, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), devono intendersi ricompresi nel richiamato n. 114), “anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione di malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE)2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune”;
  3. la voce 3004 ricomprende i “Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto”: con la Circolare 10 aprile 2019, n. 8/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si tratta ad esempio degli sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali, commercializzati come dispositivi medici, che siano stati merceologicamente classificati alla richiamata voce doganale 3004.

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