Ai fini dell’esclusione delle sanzioni rileva la situazione di “incertezza” normativa in capo al giudice
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), le sanzioni tributarie amministrative non sono applicabili nei casi in cui la violazione dipenda da “obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”; il medesimo articolo integra tale disposto precisando che non è comunque idonea a determinare una situazione di “obiettiva condizione di incertezza” la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
In merito alla portata di questo principio, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che tale situazione di “incertezza normativa oggettiva”:
- postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria;
- deve riferirsi né ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di formulare una interpretazione normativa qualificata, né all’Ufficio finanziario, ma esclusivamente al giudice;
- è soltanto quest’ultimo, infatti, il soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (in tal senso si richiamano le seguenti pronunce della Corte di Cassazione: 4 maggio 2018, n. 10662; 23 novembre 2016, n. 23845; 22 febbraio 2013, n. 4522; 11 febbraio 2013, n. 3245; 26 ottobre 2012, n. 18434).
Da ultimo, si segnala l’ordinanza della quinta sezione tributaria della Suprema Corte 10 gennaio 2019, n. 3108 , depositata lo scorso 1° febbraio.