E’ legittima l’emissione dei titoli di viaggio integrati direttamente da parte della società affidataria della progettazione, coordinamento e gestione del sistema tariffario integrato, della gestione dei titoli di viaggio, della rete dei servizi e del sistema di bigliettazione del servizio pubblico – con l’indicazione della propria ragione sociale e del numero di partita Iva – mentre il servizio di trasporto è poi reso dalle aziende concessionarie che provvedono per conto della società affidataria anche alla vendita del biglietto: lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il Principio di diritto 1° agosto 2019, n. 22 , in linea con la C.M. 28 gennaio 1993, n. 10 .
Nel documento, in particolare, si sottolinea che tali documenti costituiscono titolo idoneo a documentare il corrispettivo relativo all’attività di trasporto qualora:
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