Anche le opere murarie nella detrazione per gli impianti di climatizzazione invernale
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Ai sensi dell’art. 1, comma 347, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), è riconosciuta una detrazione – nel limite massimo di 30mila euro – per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
Al riguardo, con la recente Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- l’agevolazione spetta per i seguenti interventi:
a. sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua;
b. sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza nonché impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;
c. sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (in presenza di determinate condizioni tecniche); d. installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale dei suddetti impianti (Circolare Agenzia Entrate 6 maggio 2016, n. 18/E , risposta 3.1);
d. trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati con contabilizzazione del calore; e. trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore; - per gli interventi riguardanti la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, la detrazione spetta per:
a. lo smontaggio e la dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
b. la fornitura e posa in opera a regola d’arte di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
c. le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione; - oltre a quelli relativi al generatore di calore, sono ammessi anche gli interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- rientrano nella detrazione anche i costi sostenuti per le prestazioni professionali necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e per acquisire la certificazione energetica, nonché per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento;
- sono però escluse le spese sostenute per la dismissione del vecchio pavimento e smaltimento del relativo materiale, nonché quelle relative alla posa in opera di pavimenti non interessati dall’intervento di riqualificazione;
- l’individuazione delle spese connesse dev’essere effettuata da un tecnico abilitato.