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Ancora poche ore per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva

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Scade oggi, 31 maggio, il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel primo trimestre solare del 2018.

Si ricorda che l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 500 ad un massimo di 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2-ter  , del D.Lgs. n. 471 del 1997). Il contribuente, che ha già inviato la comunicazione prima della scadenza odierna e intende rettificare eventuali errori o omissioni, può inviare entro le ore 24.00 di oggi una nuova comunicazione corretta, in sostituzione della precedente, senza incorrere in sanzioni.

Inoltre, in caso di scarto della comunicazione correttamente inviata entro il 31 maggio 2018, non incorrerà in sanzioni il contribuente che provveda nuovamente all’invio entro i 5 giorni lavorativi successivi dalla data di avvenuto scarto, attestata dalla ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo si precisa inoltre quanto segue:

  1. sono tenuti all’adempimento i soggetti passivi Iva obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva oppure all’effettuazione delle liquidazioni periodiche Iva;
  2. la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica utilizzando il nuovo modello “Comunicazione liquidazioni periodiche IVA”, approvato – con le relative istruzioni – dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 21 marzo 2018, n. 62214. Il nuovo modello, che si sostituisce a quello approvato con il Provvedimento 27 marzo 2017, n. 58793, è stato adottato con la finalità di integrare le informazioni già richieste nella precedente versione;
  3. la comunicazione potrà essere effettuata direttamente dal contribuente oppure per mezzo di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  4. l’adempimento è stato introdotto – con effetto dal 2017 – dall’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
  5. la norma, in particolare, prescrive l’obbligo di inviare, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, una comunicazione sintetica dei dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione dell’imposta effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, comma 1, lettera e), e 74, comma 4 , del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  6. con la Risoluzione 28 luglio 2017, n. 104/E, l’Agenzia delle Entrate ha esteso anche alle comunicazioni delle liquidazioni Iva la possibilità di usufruire del ravvedimento operoso.

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