Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, l’operazione dev’essere documentata contestualmente oppure nei 12 giorni successivi, indicando in fattura la data di effettuazione dell’operazione, o – in caso di fattura riepilogativa differita – entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. In merito alla portata di tale disposizione, con la Risposta all’istanza di interpello 24 gennaio 2020, n. 12, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale facoltà riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite sistema di interscambio (SdI), come chiarito dalla Circolare 17 giugno 2019, n. 14/E.
Si ricorda che, per le fatture emesse dal 1° luglio 2019, l’art. 21 del decreto Iva (risultante dalle modifiche apportate dall’art. 11, comma 1, lettere a) e b), del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dall’art. 12-ter, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34), prevede quanto segue:
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