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Reverse charge, adempimenti in capo al committente anche se non residente

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Ai sensi dell’art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, il meccanismo dell’inversione contabile si applica “oggettivamente” alle seguenti operazioni: cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, nonché di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 24 gennaio 2020, n. 11 , l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per le citate tipologie di operazioni – nello specifico, cessioni di beni o prestazioni di servizi relative a rottami e materiali riutilizzabili – gli adempimenti imposti ai fini Iva sono sempre a carico del committente, anche qualora si tratti di soggetto non residente. In quest’ultimo caso, egli sarà tenuto ad identificarsi ai fini Iva oppure nominare un rappresentante fiscale in Italia.

Si ricorda che l’art. 4 del decreto fiscale collegato alla Manovra di fine anno (D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157), prevede – attraverso l’inserimento della lettera a-quinquies) all’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 – l’estensione del regime di reverse charge alle prestazioni di servizi (diversi da quelle di cui alle lettere precedenti) effettuate tramite contratti di appalto o subappalto, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Tale regola non si applica peraltro alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all’art. 11-ter e alle agenzie per il lavoro (di cui al Capo I del Titolo II del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276).

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