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Applicazione del regime forfetario

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Con Risposta ad Interpello 16 aprile 2021, n. 257, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario, disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, L. n. 190/2014.
Nel caso di specie, l’istante risiede all’estero, dove percepisce un compenso superiore ad € 30.000,00 all’anno come lavoratore dipendente e intende trasferire negli ultimi mesi del 2021 la residenza in Italia al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo in regime forfetario, avendo come principali committenti società con sede all’estero.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile accedere al regime forfetario per l’anno di imposta 2021, dal momento che è necessario aver prodotto nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; inoltre è ancora in essere il rapporto di lavoro dipendente con reddito superiore ad € 30.000,00. L’istante potrà applicare il regime forfetario nel 2022.

Inerentemente alla possibilità di svolgere l’attività professionale nei confronti dei committenti esteri, non si riscontra nella legislazione relativa al regime forfetario alcuna causa ostativa.

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