Aree di crisi industriale, incentivi anche alle reti di imprese
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Con la Circolare 16 gennaio 2020, n. 10088, il Ministero dello Sviluppo economico ha dettato i criteri e le modalità di riconoscimento delle agevolazioni previste dal D.L. 1° aprile 1989, n. 120 , convertito con modifiche dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181 , e dal D.M. 30 agosto 2019 a favore dei programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.
Al riguardo si precisa quanto segue:
- per “Aree di crisi” si intendono i territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuate – ai sensi del D.M. 31 gennaio 2013 – in attuazione dell’art. 27, comma 8, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;
- sono ammesse alle agevolazioni in esame le imprese costituite in forma di società di capitali, comprese le società cooperative e le società consortili di cui all’art. 2615-ter del codice civile, che – alla data di presentazione della domanda – siano in possesso dei seguenti requisiti:
- essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti in Italia devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, dev’essere dimostrata, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- trovarsi in regola con le norme dettate in materia edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, ai sensi del Regolamento GBER;
- esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento;
- sono ammesse anche le reti di imprese.
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