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Asili nido, detraibili 632 euro per ogni bambino

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Ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le rette pagate dai genitori per la frequenza di asili nido – sia pubblici sia privati – sono detraibili nella misura del 19 per cento: lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. tale detrazione spetta per le spese sostenute nel periodo d’imposta, a prescindere dall’anno scolastico al quale si riferiscono (Agenzia delle Entrate, Circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E, risposta 2.1);
  2. sono detraibili anche le spese relative alle cosiddette “sezioni primavera”, semprechè assolvano alla stessa funzione degli asili nido (Agenzia delle Entrate, Circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, risposta 3.3);
  3. la detrazione è alternativa al contributo di cui all’art. 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), erogato dall’Inps direttamente al genitore richiedente;
  4. l’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a 632 euro per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto;
  5. nell’importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2018 (punti da 341 a 352) con il codice 33;
  6. in dichiarazione non possono essere indicate le spese sostenute nel 2017 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione Unica 2018 (punti da 701 a 706) con il codice 33. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata;
  7. se il documento di spesa sia intestato al bambino, o ad uno solo dei genitori, è comunque possibile specificare – tramite apposita annotazione sullo stesso – le percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori. In merito a quest’ultimo aspetto, con la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il genitore il quale abbia sostenuto la spesa può fruire della detrazione anche qualora il documento risulti intestato all’altro genitore e anche se non è fiscalmente a carico di quest’ultimo.

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