Autotrasportatori, per il rimborso dell’accisa occorre la fattura
Secondo un consolidato orientamento assunto presso la giurisprudenza di legittimità, ai fini del rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione incombe sul contribuente, che intende avvalersene, l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi del relativo diritto. In tal senso si richiama Cass. 19 aprile 2013, n. 9562 , secondo cui “in tema di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione, la modifica normativa apportata al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 non ha derogato, anche dopo l’introduzione del D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, le disposizioni che prescrivono la fattura quale esclusiva prova idonea a fondare la richiesta di compensazione o rimborso”.
Infatti – sottolineano i giudici di legittimità – il richiamato D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, disciplinando le modalità per poter beneficiare del credito derivante dalla riduzione degli oneri imposti agli autotrasportatori di merci per conto terzi o per conto proprio (nazionali o comunitari), richiede, ai fini della fruizione delle agevolazioni, l’esibizione (su richiesta dell’Ufficio) dei “documenti giustificativi concernenti gli elementi dichiarati”, dovendo essere riportati nella dichiarazione i dati delle fatture di acquisto. A ciò si aggiunga che solo per casi particolari e per un periodo transitorio (dal 16 gennaio 1999 all’11 ottobre 2000), la scheda carburante di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 tenga luogo della fattura (così, Cass. 19 aprile 2013, n. 9562).
I principi che precedono sono stati ora confermati dalla quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 5 febbraio 2019, n. 18133, depositata lo scorso 5 luglio.