Per la Corte di Cassazione il Fisco può procedere alla notificazione a mezzo posta degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente; in tal caso, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge 20 novembre 1982, n. 890 (Cass. nn. 17445/17, 17598/2010, 911/2012, 14146/2014, 19771/2013 e 16949/2014).
Tale conclusione si fonda sull’art. 14 della citata Legge 20 novembre 1982, n. 890, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. Per i giudici di legittimità, inoltre:
Si ricorda infine che la legittimità costituzionale della notificazione diretta da parte dell’agente per la riscossione tramite servizio postale ordinario – il cui regolamento non prevede l’invio della comunicazione di avvenuta notifica – è stata recentemente affermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 175/2018.
Alle medesime conclusioni è approdata ora la quinta sezione tributaria della Suprema Corte con l’ordinanza 19 giugno 2019, n. 21815 , depositata lo scorso 29 agosto.
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