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Aziende della ristorazione: è di 10mila euro il contributo massimo

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Potranno essere presentate fino alle 23.59 di sabato 28 novembre, sul sito www.portaleristorazione.it, le domande di contributo previste a valere sul Fondo Ristorazione. Al riguardo, attraverso alcune FAQ, il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali ha precisato quanto segue:

  1. il contributo va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 10.000 euro, Iva esclusa;
  2. il modello si compone di quattro sezioni:
    • dati identificativi dell’impresa e anagrafici del rappresentante legale;
    • perdita di fatturato;
    • prodotti acquistati;
    • sottoscrizione dichiarazioni;
  3. se le richieste saranno superiori alle risorse stanziate, queste saranno distribuite fra i richiedenti in misura percentualmente proporzionale;
  4. sono considerati “prioritari” gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco. Entrambi sono riportati nella tabella prodotti con il Codice Categoria Valorizzazione del Territorio i primi con codice DOCIGP, i secondi con codice che inizia per RS (Rischio Spreco);
  5. per “prodotto principale” si intende la categoria di prodotto (ad esempio, vino, latte, prodotti di salumeria, carni) che ha generato la spesa maggiore; non deve superare il 50% della spesa totale massima ammissibile, quindi mai superiore a 5.000 euro.

Si ricorda che possono accedere alla misura in esame tutte le imprese in attività alla data del 15 agosto 2020, con il seguente codice ATECO prevalente:

  • 56.10.11 (ristorazione con somministrazione);
  • 56.29.10 (mense);
  • 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale);
  • 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole);
  • 56.21.00 (catering per eventi, banqueting);
  • 55.10.00 (alberghi) limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo), per l’acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari da materia prima integralmente italiana, compresi quelli vitivinicoli.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai ¾ dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il beneficio spetta, anche in assenza del precedente requisito, ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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