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Forfetari, sulle cause ostative non sempre determinante la coincidenza dei codici ATECO

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Ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) – nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) – non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano – direttamente o indirettamente – società a responsabilità limitata le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 23 novembre 2020, n. 554, l’Agenzia delle Entrate ha precisato quanto segue:

  1. ai fini della verifica in esame occorre avere riguardo alle attività effettivamente svolte in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici Ateco 2007 dichiarati;
  2. qualora le attività esercitate dalla Srl appartengano di fatto alla stessa sezione Ateco di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfettario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si ritiene sussistere ogniqualvolta la persona fisica effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla Srl controllata (direttamente o indirettamente), la quale a sua volta deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito. In assenza di una di tali condizioni, non sussiste la causa ostativa;
  3. ai fini della suddetta verifica rileva l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla Srl a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.

In materia è stato inoltre affermato che:

  1. affinché operi detta causa ostativa è necessaria la compresenza:
    1. del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
    2. dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In assenza di una di tali condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario (Circolare Agenzia Entrate 10 aprile 2019, n. 9/E);
  2. ai fini della verifica della sussistenza di una causa ostativa al regime forfetario, rileva l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente e nel caso in cui venga accertata, la decadenza scatterà nell’anno successivo (Risposta 30 aprile 2019, n. 133);
  3. può applicare il regime forfettario a decorrere dal 2019 il contribuente che nel 2018 era in regime semplificato (in quanto non in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione del regime medesimo), qualora vengano meno le cause di esclusione.

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