Alla realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione di barriere architettoniche può essere applicata l’aliquota Iva ridotta del 4%, qualora tali interventi rientrino sotto il profilo tecnico nell’ambito applicativo dell’art. 8.1.13 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 13 gennaio 2020, n. 3.
La norma sopra citata, infatti, fa riferimento a quei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, risultano oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie, senza condizionare l’applicazione dell’aliquota ridotta alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap. Pertanto – chiarisce l’Agenzia delle Entrate – rileva la natura del prodotto ceduto piuttosto che lo status di invalidità del soggetto acquirente. In tale ottica, l’aliquota Iva ridotta del 4% può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene, anche nell’ipotesi in cui il cessionario sia un condominio, un ente, una scuola o simili, nella misura in cui rispondano alle peculiarità tecniche indicate dalla normativa. A ciò si aggiunga che, per effetto dell’art. 2 del richiamato D.M. 14 giugno 1989, n. 236 – emanato in attuazione della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 – ai fini in esame si considerano barriere architettoniche:
In materia si richiama altresì la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 24 luglio 2019, n. 18.
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