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Bonus facciate: lati dell’edificio visibili solo dalla ferrovia

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Sono ammessi al “bonus facciate” gli interventi finalizzati al recupero dell’involucro esterno dell’edificio prospiciente la linea ferroviaria: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 10 dicembre 2021, n. 805.

Nella fattispecie oggetto del quesito si tratta di lavori realizzati sull’intero perimetro esterno del fabbricato, laddove alcuni lati dell’edificio siano visibili solo dalla ferrovia. Per l’Agenzia, la risposta affermativa si fonda sull’art. 822, comma 2, del codice civile, ai sensi del quale “Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate (…)”; ne deriva che la rete ferroviaria può essere considerata quale “suolo ad uso pubblico”.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. il bonus facciate non spetta in relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne, anche di pregio, a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti (Risposta 17 settembre 2021, n. 606);
  2. l’incentivo fiscale in esame non è applicabile per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Devono infatti considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. In altre parole, il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile (Risposta 29 settembre 2020, n. 418);
  3. rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per i lavori riconducibili ai parapetti sull’involucro esterno visibile dell’edificio. Sono invece esclusi i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili, salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino “aggiuntivi” rispetto all’intervento edilizio, trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso. Non rientrano neppure le spese sostenute per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata (Risposta 6 ottobre 2021, n. 673).

Risposta_805_10.12.2021

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