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Codice tributo “6955” per la “Super ACE”

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Ai fini dell’ACE, l’art. 19 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) prevede che per il 2021, per la valutazione del rendimento nozionale di cui all’art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativo alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta 2020, si applichi l’aliquota del 15%. La norma precisa quanto segue:

  1. tale aliquota si applica per le variazioni in aumento di ammontare non superiore a 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio;
  2. relativamente al 2021, tutti gli incrementi rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta, in deroga al criterio del pro rata temporis.

Per il periodo d’imposta 2021, la minore imposta corrispondente alla deduzione del rendimento nozionale relativo agli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 e valutato con aliquota pari al 15%, potrà essere riconosciuta in via anticipata sotto forma di credito d’imposta. In tal caso:

  1. qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d’imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d’imposta, quest’ultimo dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo;
  2. qualora nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione a tale minore importo;
  3. qualora nel secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta dev’essere restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 rispetto a quella riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, al netto dell’eventuale credito d’imposta restituito nel periodo d’imposta precedente.

Ai fini della determinazione della variazione in aumento non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Con il Provvedimento direttoriale 17 settembre 2021, n. 238235/2021, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito – in attuazione del richiamato art. 19 del D.L. n. 73/2021 – le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta (cosiddetto “super ACE”), nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

Ora, con la Risoluzione 10 dicembre 2021, n. 70/E , è stato approvato il codice tributo “6955”, ai fini dell’utilizzo in compensazione – con il modello F24 – del credito d’imposta in commento.

La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24 il codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.

RIS_n_70_del_10_12_2021

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