Nell’ambito applicativo del bonus facciate sono comprese anche le spese per la realizzazione dell’intervento di isolamento sull’involucro esterno visibile dell’edificio, mentre sono escluse quelle riferite all’intervento effettuato sulle facciate interne dell’edificio – se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico – nonché sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio: lo ha confermato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 3 novembre 2020, n. 520.
Nel medesimo documento è stato inoltre precisato che l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per l’isolamento dello “sporto di gronda”, trattandosi di un elemento che insiste sulla parte opaca della facciata, nonché per taluni interventi aggiuntivi quali lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari o la loro sostituzione, ma soltanto qualora ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell’intervento stesso.
Sull’argomento si ricorda quanto segue:
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