Bonus facciate in capo ai consorziati se il consorzio gli riaddebita le spese
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Nel caso in cui un consorzio anticipi le spese relative alla manutenzione di immobili di proprietà delle imprese consorziate, per poi riaddebitarle pro-quota a queste ultime, sono le stesse imprese a poter usufruire del bonus facciate: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 23 novembre 2020, n. 555. Gli adempimenti necessari per poter fruire della detrazione, peraltro, sono a carico del consorzio.
Al riguardo si ricorda che:
- la detrazione, disciplinata dall’art. 1, commi da 219 a 223 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020), è riconosciuta nella misura del 90 per cento delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ;
- sono ammessi tutti i contribuenti (residenti e non residenti) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari;
- per poter usufruire della detrazione, il contribuente deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base ad un titolo idoneo, al momento:
- di avvio dei lavori, oppure
- del sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori.
In particolare, il contribuente deve:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altri diritti reali di godimento;
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato;
- essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
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