Con la Risposta all’istanza di interpello 23 novembre 2020, n. 558, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il sismabonus acquisti – previsto dall’art. 16, comma 1-septies, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modifiche dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 – è elevato al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per effetto di quanto disposto dall’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”). A tal fine, peraltro, l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori dovrà essere stipulato entro il 31 dicembre 2021.
Nella Risposta in esame è stato inoltre confermato che l’acquirente delle case antisismiche potrà optare – ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020 – in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese – alternativamente:
Si ricorda che il richiamato art. 16, comma 1-septies, del D.L. 63/2013, ha introdotto una detrazione a favore degli acquirenti di unità immobiliari vendute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, mediante interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici – anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano – dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore.
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