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Bonus mobili anche con il solo accumulo

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Come noto, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” spetta fino al 31 dicembre 2025 una detrazione IRPEF del 50%.

Per fruire dell’agevolazione, l’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 richiede che il contribuente abbia eseguito uno degli interventi previsti dall’art. 16-bis del TUIR che danno diritto alla ristrutturazione edilizia. Tra questi, figurano anche quelli “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia” (art. 16-bis, comma 1, lettera h).

Con la risposta ad interpello n. 383/E/2019 – a seguito del D.Lgs. n. 222/2016, che aveva declassato alcuni interventi da manutenzione straordinaria a ordinaria – l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • tale declassamento vale ai fini urbanistici nell’ottica di una semplificazione amministrativa,
  • non ha effetti fiscali.

Ne deriva che anche nell’ipotesi dell’impianto fotovoltaico, ai fini del bonus casa, la spesa resta detraibile come manutenzione straordinaria, che consente l’applicazione del bonus mobili.

Ma nel caso in cui il contribuente installi successivamente il solo impianto di accumulo, cosa accade? Come chiarito espressamente dalla circolare 27 aprile 2018, n. 7, la riconducibilità dell’intervento alla lettera h) del comma 1 dell’art. 16-bis del TUIR è consentita  esclusivamente nel caso in cui l’installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico configurandosi, in dette ipotesi, come un elemento funzionalmente collegato allo stesso ed in grado di migliorarne le potenzialità. In ogni caso il limite di spesa ammesso alla detrazione (attualmente pari a euro 96.000) rimane unico e riguarda sia l’impianto fotovoltaico che il sistema di accumulo (risposta ad interpello n. 135/2018). In questi termini, anche l’intervento di installazione del solo accumulo, successivo o contestuale a quello dell’impianto fotovoltaico permette la fruizione del bonus mobili.

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