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Bonus Pubblicità 2021: comunicazione entro il 31 ottobre

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Fino al 31 ottobre 2021 è possibile presentare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare nel 2021.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. l’art. 67 del decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modifiche dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) ha disposto la riapertura dello sportello relativo all’agevolazione in commento;
  2. possono presentare la comunicazione imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali;
  3. restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 e il relativo credito richiesto sarà rideterminato con i nuovi criteri;
  4. per l’invio della comunicazione e per consultare l’importo del bonus ricalcolato è necessario accedere all’area riservata utilizzando le credenziali SPID, Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi e la Carta d’Identità Elettronica;
  5. per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea;
  6. sono ammessi anche gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Si ricorda inoltre che:

  1. la misura è stata introdotta dall’art. 57-bis del D.L. n. 50/2017. In materia sono intervenuti successivamente:
    1. il D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90, che ha definito i criteri e le modalità di attuazione della misura;
    2. il Provvedimento 31 luglio 2018 del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale fu approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito;
  2. non sono invece ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per forme di pubblicità quali ad esempio grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on-line, banner pubblicitari su portali on-line, ecc;
  3. il credito d’imposta dev’essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito stesso nonché nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo;
  4. i soggetti con il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare.

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