Entro il 2 novembre i versamenti relativi alle rateizzazioni pre-Covid
Scadrà martedì prossimo, 2 novembre 2021, il termine di versamento delle rate relative ai piani di dilazione già in essere con Agenzia delle Entrate-Riscossione all’inizio del periodo di sospensione della riscossione per l’emergenza Covid-19. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un comunicato pubblicato ieri sul prorprio sito.
Il “decreto fiscale” (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146) ha infatti disposto quanto segue:
- i debitori che alla data del 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021 ) siano incorsi in decadenza da piani di dilazione di cui all’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell’8 marzo 2020, sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente ai quali il termine di pagamento delle rate sospese (ai sensi dell’art. 68 , commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020) è fissato al 31 ottobre 2021 (termine prorogato al 2 novembre in quanto il 31 ottobre è festivo);
- con riferimento ai carichi ricompresi nei piani di dilazione in esame:
a. restano validi gli atti adottati dal 1° ottobre 2021 alla data di entrata in vigore del decreto;
b. restano acquisiti gli interessi di mora e le sanzioni relativamente ai versamenti delle rate sospese eventualmente effettuati nello stesso periodo; - con riferimento ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020, la decadenza dagli stessi scatta in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 18 rate (anziché 10), anche non consecutive. Resta invece fermo a 10 rate (non consecutive) non versate, il limite raggiunto il quale si decade dai provvedimenti di accoglimento emessi relativamente alle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020 (art. 68, comma 2-ter , del D.L. n. 18/2020).
Sono stati invece prorogati al 30 novembre 2021 i termini di versamento delle rate dovute nel 2020 e il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”. A tal fine è stato modificato l’art. 68, terzo comma , del richiamato decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).
Ai fini del pagamento delle rate devono essere utilizzati i moduli di pagamento allegati al piano di rateizzazione. È possibile richiederli sul sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Rateizzazione-Richiedi i moduli di pagamento”, disponibile in area pubblica, senza necessità di pin e password, e riceverli via email.
Per chi ha le credenziali per accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (Spid, Cie e CNS) è possibile scaricare direttamente i bollettini dal proprio piano di rateizzazione ed effettuare il pagamento:
- presso la propria banca;
- agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill;
- con il proprio internet banking;
- agli uffici postali;
- nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica;
- sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa;
- agli sportelli.