Nel “bonus pubblicità” rientrano i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli versati alle concessionarie di pubblicità. Nel caso in cui le fatture non siano emesse da “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, tali documenti devono indicare espressamente:
Non sono inoltre ammesse al credito d’imposta le spese sostenute per altre forme di pubblicità, quali ad esempio:
Si ricorda inoltre che l’agevolazione in esame è riconosciuta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su:
Al riguardo, si precisa che per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo”, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.
Ai fini della verifica dell’incremento percentuale, infine, rileva il “complesso degli investimenti”, cioè gli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all’anno precedente, a condizione che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero.
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