Ciascun coniuge legittimato ad impugnare l’accertamento anche in caso di dichiarazione congiunta
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In merito alla portata dell’art. 17, comma 2, della Legge 13 aprile 1977, n. 114, con l’ordinanza 11 luglio 2018, n. 22358 (depositata lo scorso 13 settembre) la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione ha precisato quanto segue:
- in presenza di una dichiarazione congiunta dei coniugi la notifica della cartella dei pagamenti dell’Irpef iscritta nei ruoli dev’essere effettuata nei confronti del marito;
- per effetto della natura solidale passiva dell’obbligazione dei contribuenti che hanno deciso di presentare una dichiarazione dei redditi congiunta, ciascuno di essi è pienamente legittimato a proporre opposizione alla pretesa tributaria;
- tale principio opera a prescindere dagli esiti che il procedimento abbia avuto nei riguardi del coniuge, e anche se per uno di essi la pretesa sia divenuta definitiva (in tal senso si segnala altresì l’ordinanza della quinta sezione tributaria della Suprema Corte 11 gennaio 2018, n. 462 ).
Al riguardo si ricorda inoltre che:
- con la pronuncia n. 3181/2018 , la Corte di Cassazione ha affermato che la presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta produce effetti anche sul piano della responsabilità dei coniugi: ciascuno di essi, infatti, è solidalmente responsabile per l’omesso versamento dei tributi dovuti dall’altro;
- con la sentenza n. 2071/2017 , la Suprema Corte ha sottolineato che è da considerarsi legittima la notifica della cartella di pagamento effettuata nelle mani del coniuge coobbligato in caso di presentazione di dichiarazione congiunta: dall’analisi della citata pronuncia, peraltro, non è chiaro l’orientamento espresso dai giudici di legittimità con riferimento ai termini della notifica di atti impositivi in presenza di una dichiarazione congiunta;
- con l’ordinanza 30 agosto 2016, n. 17424 , infine, i medesimi giudici hanno precisato che il disconoscimento della firma apposta alla dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi, richiede un apprezzamento di fatto che dev’essere rimesso al giudice del merito; di conseguenza, una volta appurata la falsità della firma, spetta alla parte che intende avvalersi della dichiarazione – cioè al Fisco – provare le circostanze di fatto che rendono la dichiarazione comunque imputabile al suo autore apparente.