I veicoli ad uso speciale – quali ad esempio i camper, le ambulanze e i veicoli con accesso per sedia a rotelle – sono esclusi dalla cosiddetta “ecotassa”, introdotta dalla legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145): lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28 febbraio 2019, n. 32/E .
Tale imposta – applicabile dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 – si applica in misura variabile a seconda della quantità dei grammi di CO2 emessi per chilometro, a carico di chi acquista (anche in leasing) e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 con emissioni di CO2superiori a 160 CO2 g/km.
Si ricorda inoltre che per effetto della citata Legge n. 145/2018:
Possono usufruire di tale agevolazione sia i soggetti Irpef che i soggetti Ires, che sostengono dette spese, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo.
La detrazione in esame:
Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.