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Carenza del servizio di raccolta rifiuti: la Tari va ridotta anche se il regolamento comunale non lo prevede

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Sorge il diritto alla riduzione della Tari nel caso in cui il contribuente sia riuscito a dimostrare che l’effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti è stato svolto in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari: lo ha affermato la Commissione tributaria regionale della Campania con la sentenza 18 febbraio 2021, n. 1530, riportata sul sito della Giustizia Tributaria.

Tale pronuncia è in linea con l’orientamento assunto in materia dalla giurisprudenza di legittimità (al riguardo si rinvia alle pronunce della Corte di Cassazione nn. 3265 e 22767 del 2019).

Per i giudici campani, tale conclusione vale a prescindere dalla circostanza che il regolamento della IUC del Comune non preveda la riduzione dell’imposta in tali casi. In particolare – si legge nella sentenza – “La circostanza che il Regolamento della IUC del Comune di (…) non preveda la riduzione del tributo in detta ipotesi, è irrilevante, in quanto trova applicazione il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con riferimento alla TARSU ed estensibile come sopra precisato anche alla TARI, secondo cui ‘va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu’ (ord. n. 2767/2019)”.

Nella sentenza in commento è stato inoltre ricordato che, “per quanto riguarda le riduzioni TARI rilevano i commi 656 e 657 della citata legge n. 147 del 2013, che costituiscono una migliore specificazione delle riduzioni di tariffa già previste per la TARSU”.

Ai sensi del richiamato comma 656, “La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente”.

Ai sensi del successivo comma 657, “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita”.

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