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Cartelle ed accertamenti esecutivi: termini di pagamento sospesi fino al 31 dicembre

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Dopo l’approvazione in Senato sarà esaminato questa settimana alla Camera il disegno di legge n. 2779 di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Queste le principali misure del provvedimento, all’interno del quale è confluito il D.L. 129/2020, contestualmente abrogato:

CARTELLE: ULTERIORE SOSPENSIONE dei TERMINI di VERSAMENTO
CARTELLE ESATTORIALI ed AVVISI di ACCERTAMENTO ESECUTIVO Sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie relative a cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento esecutivi, comprese le rateazioni.

Ripresa della riscossione
Tutti i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2021.

RATEAZIONI – DECADENZA “ALLARGATA” Per i piani di rateazione presentati dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sarà possibile usufruire della decadenza “allargata”, che si verifica con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5), anche non consecutive.
CARTELLE – NOTIFICA Il provvedimento dispone la proroga di dodici mesi dei termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione.
DOCUMENTI di RICONOSCIMENTO – VALIDITÀ È prorogato al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020: è stato infatti modificato l’art. 104, comma 1, del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27).
ENTI LOCALI – BILANCIO Limitatamente al 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’art. 1, commi 762 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) sono differite rispettivamente al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021.

Imu
Resta comunque fermo il termine per il versamento dell’Imu, previsto per il 16 dicembre 2020, da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze. L’eventuale differenza positiva tra l’Imu calcolata sulla base degli atti pubblicati ai sensi del differimento di cui sopra e l’imposta versata entro il 16 dicembre 2020 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 28 febbraio 2021. Nel caso emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.

TERZO SETTORE – STATUTI – ADEGUAMENTO Prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale gli enti del Terzo Settore possono procedere all’adeguamento dei propri statuti con le maggioranze “semplificate” (art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

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