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Cartelle: versamenti sospesi fino al 31 agosto.

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È stato approvato ieri pomeriggio dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 , contenente misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Come anticipato nelle scorse ore, il provvedimento, già entrato in vigore, dispone un’ulteriore proroga – dal 30 giugno al 31 agosto 2021 – della sospensione dei termini di versamento, in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021,  derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate;
  • avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali;
  • atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali;
  • atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2021.

Slitta inoltre dal 30 aprile 2021 al 31 agosto 2021 il termine fino al quale, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo di cui all’art. 28-ter del D.P.R. 602/73.

Si prevede inoltre che, fino al 31 agosto 2021, siano sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame dall’agente della riscossione e dai soggetti iscritti all’albo previsto dall’art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza. Fino alla stessa data del 31 agosto 2020, inoltre, tali somme non saranno sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le renderà fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione già disposta con provvedimento del giudice dell’esecuzione.

Il provvedimento prevede inoltre:

  • incentivi per promuovere l’utilizzo della moneta elettronica e l’impiego di POS collegati a registratori di cassa;
  • la sospensione del programma cashback e supercashback dal 1° luglio al 31 dicembre 2021;
  • il rifinanziamento della “Nuova Sabatini” per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per l’acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l’anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio;
  • in materia di lavoro, infine, la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15). Per i settori nei quali è superato – a partire dal primo luglio – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

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