Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 1° luglio 2021, n. 451, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale divieto di compensazione non opera con riferimento al credito d’imposta “Industria 4.0”, riconosciuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi.
In passato, il medesimo divieto di compensazione era stato ritenuto non applicabile con riferimento alle seguenti agevolazioni:
Per quanto riguarda il tax credit “beni strumentali”, si ricorda che la misura fu introdotta – in sostituzione del super e dell’iper ammortamento – dall’art. 1, commi da 184 a 197, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Successivamente è intervenuto l’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha prorogato l’agevolazione.
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