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Tax credit beni strumentali è inapplicabile

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Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.L. 78/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all’art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 1° luglio 2021, n. 451, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale divieto di compensazione non opera con riferimento al credito d’imposta “Industria 4.0”, riconosciuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi.

In passato, il medesimo divieto di compensazione era stato ritenuto non applicabile con riferimento alle seguenti agevolazioni:

  • credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui di cui all’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, così come sostituito dall’art. 1, comma 35, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Circolare 16 marzo 2016, n. 5/E);
  • credito d’imposta scuola (“School bonus”), di cui all’art. 1, commi da 145 a 150, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Circolare 18 maggio 2016, n. 20/E);
  • credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Circolare 3 agosto 2016, n. 34/E);
  • credito d’imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (“Art bonus”), di cui all’art. 1 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modifiche dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106 (Circolare 31 luglio 2014, n. 24/E).

Per quanto riguarda il tax credit “beni strumentali”, si ricorda che la misura fu introdotta – in sostituzione del super e dell’iper ammortamento – dall’art. 1, commi da 184 a 197, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Successivamente è intervenuto l’art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha prorogato l’agevolazione.

Risposta all’interpello n. 451 del 1 luglio 2021

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