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CNDCEC: sì alla cancellazione dall’albo per l’iscritto soggetto a sospensione

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Non può essere più applicato il divieto di cancellazione dell’iscritto dall’Albo in pendenza di procedimento disciplinare e, pertanto, qualora il professionista richieda espressamente la cancellazione, l’accoglimento della suddetta istanza comporterà l’effetto che la disposta cancellazione dall’Albo produrrà l’estinzione del procedimento disciplinare pendente.

Si è espresso in tal senso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con il Pronto Ordini, P.O. n. 2/2026 in materia di “Richiesta di cancellazione dall’albo professionale” su istanza di un ordine territoriale.

Al Consiglio Nazionale è stato chiesto se un iscritto, sottoposto a due diversi procedimenti disciplinari e destinatario di un provvedimento di sospensione scaturente da un terzo procedimento, possa essere cancellato dall’Albo a seguito di sua richiesta.

Come è noto, con la sentenza n. 70/2025, resa in data 23 maggio 2025, la Corte Costituzionale ha ritenuto fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell’art. 57 della Legge n. 247/2012, in riferimento agli artt. 23 e 4 della Costituzione.

La predetta sentenza ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di cancellazione dall’Albo dell’avvocato sottoposto a procedimento disciplinare previsto dall’art. 57 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), atteso che lo stesso “si traduce in un vulnus alla libertà di autodeterminazione, in quanto l’appartenenza al gruppo professionale viene imposta nonostante sia venuto meno il consenso comunque prestato dall’avvocato all’adesione alla istituzione ordinistica per avere egli perso l’interesse a esercitare la professione ovvero per non avere più la possibilità di farlo”.

Il Ministero della Giustizia, con parere del 24 luglio 2025 in relazione a specifico quesito formulato dal Consiglio Nazionale, ha affermato che tale sentenza è applicabile anche all’Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

In particolare, il Ministero ha affermato che: “I principi espressi dalla Corte Costituzionale sono direttamente applicabili agli ordini, come quello dei commercialisti e degli esperti contabili, per i quali le norme primarie dell’ordinamento professionale non prevedono espressamente la tipologia del divieto censurata: in relazione a norme in vigore è, pertanto, necessaria una lettura costituzionalmente orientata che scongiuri la validità del divieto di cancellazione dall’albo dell’iscritto sottoposto ad azione disciplinare. Di conseguenza, in caso di cancellazione dall’albo, l’azione disciplinare può – anzi deve essere di nuovo iniziata – ove non ancora prescritta – dai competenti organi in relazione agli stessi fatti che hanno determinato l’attivazione dell’originario procedimento disciplinare”.

In base all’interpretazione resa dal Ministero della Giustizia, non sussisterebbe più, nell’Ordinamento dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il divieto di cancellazione dell’iscritto dall’Albo in pendenza di procedimento disciplinare e, pertanto, qualora il professionista richieda espressamente la cancellazione, l’accoglimento della suddetta istanza comporterà l’effetto che la disposta cancellazione dall’Albo produrrà l’estinzione del procedimento disciplinare pendente.

Il Ministero, confermando la linea interpretativa della Corte Costituzionale, ha poi evidenziato che l’estinzione del procedimento disciplinare non consuma il potere disciplinare del Consiglio di Disciplina territoriale nei confronti dell’ex iscritto che dovrà essere riattivato, salvo il maturare nel frattempo della prescrizione, nelle ipotesi di nuova iscrizione all’Albo da parte del professionista.

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