Da forfetario a ordinario: la gestione nel modello IVA 2026
L’uscita dal regime forfettario può avvenire sia superamento dei limiti reddituali previsti che per scelta volontaria del contribuente. La distinzione tra transizione “naturale” nel regime di contabilità semplificata e scelta opzionale per la contabilità ordinaria determina obblighi diversi nel quadro VO del Modello IVA 2026. Vediamo di seguito le due ipotesi.
Passaggio “naturale” alla semplificata: nessuna comunicazione nel VO
Quando il regime naturale post-forfettario è la contabilità semplificata (ipotesi di norma largamente prevalente viste le dimensioni in gioco), non serve compilare alcun rigo del quadro VO per segnalare l’uscita dal forfettario.
Il contributore segnala il cambiamento in modo implicito:
- nel quadro VF della dichiarazione IVA,
- con eventuale rettifica “a favore” della detrazione IVA operata (colonna 70 e successive per crediti emergenti dal forfettario);
- nonché nel Modello Redditi, dove occorre barrare la casella di uscita dal forfeit (RN01 per le persone fisiche) e indicare il nuovo regime contabile.
Dal forfettario all’ordinario “per opzione”: vincolo triennale nel VO
Se invece, uscendo dal forfettario, si sceglie volontariamente la contabilità ordinaria (diversa dal regime naturale semplificato), l’opzione va comunicata esplicitamente nel quadro VO, con vincolo di durata.
- Imprese: rigo VO20, casella 1 “Opzione per la contabilità ordinaria” (invece della semplificata). L’opzione è vincolante almeno per un triennio, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo, e resta valida fino a revoca. La casella 2 deve essere barrata dalle suddette imprese minori che intendono comunicare la revoca dell’opzione esercitata.
- Professionisti: rigo VO21, casella 1 “Opzione per la contabilità ordinaria” (anziché semplificata per cassa). L’opzione, trattandosi di regime contabile, ha la durata minima di un anno e resta valida fino alla revoca. La casella 2 deve essere barrata per revocare l’opzione.




