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Codice tributo “6900” per il bonus pubblicità

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Con la Risoluzione 8 aprile 2019, n. 41/E , l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6900”, al fine di utilizzare in compensazione – con il modello F24 – il cosiddetto “bonus pubblicità”.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. l’agevolazione in commento è disciplinata:
    – dall’art. 57-bis, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
    – dall’art. 4, comma 1 , del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modifiche dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172;
    – dal D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90;
  2. il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti in campagne pubblicitarie su:
    – stampa quotidiana e periodica (nazionale o locale), anche on-line. La testata deve comunque risultare iscritta presso il Tribunale territorialmente competente;
    – emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente;
  3. l’agevolazione è riconosciuta nelle seguenti misure:
    – 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati;
    – 90 per cento (semprechè la Commissione Ue dia parere positivo) per microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative (di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221);
  4. il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito stesso nonchè nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo;
  5. i soggetti con il periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare indicano il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di maturazione del credito riferito agli investimenti effettuati nell’anno solare;
  6. l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2017 e 2018 sarà disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria dopo il 31 gennaio 2019 insieme alla pubblicazione sul sito dello stesso Dipartimento degli elenchi dei beneficiari e dei singoli importi concessi. Solo a seguito della pubblicazione di tale provvedimento il credito potrà essere usato in compensazione, secondo le regole generali dei crediti di imposta.

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