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Come verificare eventuali stralci nei piani di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”

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Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo a disposizione un servizio che permette ai contribuenti di verificare se nel proprio piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” sono presenti debiti che potrebbero essere oggetto di “Stralcio” ai sensi dell’art. 4, commi da 4 a 9, del decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

In particolare, attraverso tale servizio è possibile – sempreché si sia in regola con il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza nel 2019 – verificare se, nelle cartelle e negli avvisi inclusi nel piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio”, sono presenti carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, rientranti tra quelli di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato alla data del 23 marzo 2021. Per tali carichi, infatti, il richiamato decreto “Sostegni” ha disposto l’annullamento.

Al riguardo si ricorda che:

  1. la norma prevede l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, relativi:
    1. alle persone fisiche che nell’anno d’imposta 2019 hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
    2. ai soggetti diversi dalle persone fisiche che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, hanno percepito un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  2. la misura riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo;
  3. lo stralcio non si applica:
    • ai debiti relativi ai carichi di cui all’art. 3, comma 16, lettere a), b) e c), del D.L. n. 119/2018;
    • alle risorse proprie tradizionali UE;
    • all’Iva all’importazione;
  4. restano ferme le disposizioni di cui all’art. 4 del D.L. n. 119/2018, relativo allo stralcio dei debiti di importo residuo, alla data del 24 ottobre 2018, fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/stralcio-dei-debiti-fino-a-5-mila-euro/

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