Skip to main content

Commercianti al minuto, entro il 1° luglio 2019 la certificazione dei processi per i corrispettivi

|

Dal 1° luglio 2019 i commercianti al minuto (e gli esercenti attività assimilate) con un volume d’affari superiore a 400mila euro saranno tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Dal 1° gennaio 2020 tale obbligo si estenderà anche ai medesimi soggetti con un volume d’affari inferiore a detta soglia, a prescindere dalle opzioni esercitate.

Di conseguenza, entro queste date i soggetti indicati sono tenuti a procedere alla certificazione dei processi prevista dal paragrafo 3 delle specifiche tecniche: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di consulenza giuridica 20 marzo 2019, n. 13.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi delle richiamate specifiche tecniche (Versione 6.0 – agosto 2018) il punto 3 (“SOGGETTI CON PIÙ PUNTI CASSA PER SINGOLO PUNTO VENDITA”) dispone che gli esercenti che operano con più punti cassa per singolo punto vendita e che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi dei singoli punti cassa mediante un unico RT o un Server-RT devono fare certificare annualmente il proprio bilancio di esercizio e devono altresì dotarsi dell’aposito processo di controllo, che dev’essere coerente con il sistema di controllo interno adottato in base al “modello 231” (se previsto);
  2. il processo di controllo interno dev’essere dichiarato conforme alle prescrizioni indicate nel medesimo paragrafo, sia con riferimento ai processi amministrativi e contabili, sia relativamente ai sistemi informatici dell’azienda coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi;
  3. la conformità dei processi amministrativi e contabili dev’essere effettuata da una società di revisione;
  4. per la conformità dei sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, gli esercenti possono rivolgersi sia a società di revisione, sia ad enti (istituti universitari e Cnr) abilitati (dette verifiche di conformità sono eseguite almeno ogni 3 anni);
  5. se i punti vendita dell’esercente adottano, per i sistemi informatici coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, i medesimi server RT nonché software di colloquio e software applicativo relativi alla gestione e trasmissione dei dati fiscali funzionalmente equivalenti, l’esercente può limitare la verifica di conformità dei sistemi ad un solo punto vendita e tale controllo varrà anche per gli altri punti vendita con le stesse caratteristiche. A tal fine l’esercente autocertifica i punti vendita che adottano la medesima configurazione del punto vendita già dotato di certificazione di conformità.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta