Entro il 30 aprile lo spesometro
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Per effetto della proroga disposta dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019, è slittato al 10 aprile il termine per lo spesometro, cioè la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativa al terzo e quarto trimestre 2018 e al secondo semestre 2018 (art. 21, comma 1 (dl002010053100078ar0008ac001a), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122).
All’adempimento sono tenuti i soggetti passivi Iva, fatta eccezione per:
- coloro che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e i “contribuenti minimi” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011;
- i produttori agricoli in regime di esonero di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 601/1973;
- i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015 (ovvero l’opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2, comma 1, del provvedimento da ultimo citato);
- le Amministrazioni pubbliche e le Amministrazioni autonome, ma soltanto per i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
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