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Compensi dei professionisti e blocco dei pagamenti P.A.: il rebus della soglia da 5.000 euro

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Dal 15 giugno 2026 è entrata in vigore una significativa novità che interessa i professionisti che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica. La modifica, introdotta dalla Legge n. 199/2025, ha rafforzato il sistema di verifica delle posizioni debitorie verso l’Agente della riscossione prima dell’erogazione dei compensi professionali.

Quadro normativo di riferimento

L’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, rubricato “Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, regola il c.d. blocco dei pagamenti da parte delle P.A. In particolare, le Pubbliche Amministrazioni, prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, in favore di imprese, professionisti e privati, sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per almeno lo stesso importo.

In caso affermativo:

  • segnalano la circostanza all’Agenzia delle Entrate-Riscossione,
  • ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Le nuove regole per i professionisti nei rapporti con la P.A.

Il comma 725 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, ha rafforzato le disposizioni in materia di blocco dei pagamenti da parte delle P.A. prevedendo che la verifica di inadempienza possa scattare in capo al professionista anche per pagamenti in suo favore di importo pari o inferiore a 5.000 euro.

Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, da effettuare a decorrere dal 15 giugno 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili o dalla riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti.

La principale innovazione non riguarda tanto la verifica (già prevista in passato oltre i 5.000 euro) quanto il nuovo meccanismo di recupero diretto delle somme dovute all’Erario.

In caso di accertata inadempienza del beneficiario, l’Ufficio contabile competente:

  • procederà direttamente al pagamento in favore dell’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica;
  • l’eventuale importo eccedente la quota di debito sarà liquidato al professionista beneficiario.

Dunque, in tal modo, per i pagamenti in favore dei professionisti, viene bypassata la procedura individuata all’art. 3 del D.M. n. 40/2008 la quale prevede la sospensione del pagamento nonché la notifica alla P.A. dell’ordine di versamento di cui all’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Successivamente, l’art. 2-ter del D.L. n. 38/2026, convertito nella Legge n. 88/2026, ha chiarito che anche per il nuovo sistema rileva la soglia dei 5.000 euro di debito scaduto. Tuttavia, resta aperta un’importante questione interpretativa.

Come determinare la soglia di 5.000 euro

Secondo una lettura letterale della norma, il versamento diretto dovrebbe applicarsi esclusivamente ai compensi fino a 5.000 euro, mentre per importi superiori continuerebbe a operare il tradizionale meccanismo di sospensione del pagamento e successivo pignoramento. Questa interpretazione è stata condivisa anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’informativa n. 99 del 21 luglio 2026.

Parte della dottrina ritiene invece che la soglia di 5.000 euro debba riferirsi esclusivamente al debito fiscale del professionista, indipendentemente dall’ammontare del compenso da corrispondere. La divergenza interpretativa ha rilevanti effetti pratici e rende auspicabile un intervento chiarificatore dell’Amministrazione finanziaria, per garantire uniformità applicativa e maggiore certezza agli operatori.

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