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Compilazione del quadro RW: non è previsto l’obbligo di compilazione per i soggetti residenti all’estero

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Al fine di delimitare l’ambito applicativo degli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW del Modello Redditi Persone Fisiche), rileva l’art. 4, comma 1, del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 1990, n. 227.

Per effetto di tale norma, le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, “detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi”.

Ne deriva che nel caso in cui nel periodo d’imposta considerato il contribuente si consideri fiscalmente residente in un altro Paese (in applicazione dei principi generali e della relativa convenzione contro le doppie imposizioni), i redditi prodotti dalle attività finanziarie detenute in questo Stato non sono imponibili in Italia.

Di conseguenza, manca il requisito soggettivo richiesto ai fini degli adempimenti dichiarativi in materia di monitoraggio fiscale.

A riguardo si è espressa l’Agenzia delle Entrate con le risposte agli interpelli n. 5 e 7 , pubblicate nell’apposita sezione del proprio sito.

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