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Comuni, entro il 15 settembre le domande di contributo per interventi su opere pubbliche

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Con il Decreto Direttoriale 2 agosto 2019, il Ministero dell’Interno aveva approvato il modello di certificazione che gli enti locali dovranno utilizzare ai fini della presentazione della richiesta di contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per il 2020.

Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. possono presentare la domanda di contributo per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsti dall’art. 1, comma 853, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e dall’art. 1, commi dal 140  al 142 , della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), i Comuni che non usufruiscono delle risorse di cui all’art. 1, comma 974, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti;
  2. la domanda dev’essere munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario;
  3. per il 2020, l’istanza dovrà essere presentata in via telematica al Ministero dell’Interno – Direzione centrale della finanza locale, entro le ore 24.00 del 15 settembre 2019;
  4. ciascun Comune non può chiedere contributi di importo superiore ai seguenti importi:
    • 1 milione di euro per i Comuni con una popolazione fino a 5mila abitanti;
    • 2 milioni e 500mila euro per i Comuni con popolazione da 5.001 a 25mila abitanti;
    • 5 milioni di euro per i Comuni con popolazione superiore a 25mila abitanti;
  5. sono ammessi al contributo le seguenti tipologie di intervento (secondo il seguente ordine di priorità):
    1. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
    2. investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
    3. investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’ente;
  6. l’art. 5 del decreto in commento indica le ipotesi in presenza delle quali dev’essere disposta l’esclusione dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali, ai sensi dell’art. 1, commi da 140  a 142 , della richiamata Legge n. 145/2018.

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