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Comunicazioni di irregolarità: riduzione delle sanzioni legata ai termini

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Con la Risoluzione 16 dicembre 2021, n. 72/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla lavorazione delle istanze di riesame in autotutela delle comunicazioni di irregolarità ed avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS.

IPOTESI DISCIPLINA
PAGAMENTO In caso di pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità, spetta la riduzione delle sanzioni amministrative a 1/3 e degli interessi, che sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Tali benefici si applicano anche nel caso in cui il pagamento sia effettuato con un ritardo non superiore a 7 giorni (quindi entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione), per effetto dell’art. 15-ter, commi 3 e 4, del D.P.R. 602/1973.

PRESENTAZIONE di ISTANZA di AUTOTUTELA ENTRO 30 GIORNI Se il contribuente fornisce i chiarimenti necessari per rideterminare correttamente gli esiti della liquidazione e l’istanza di riesame in autotutela viene trasmessa tramite CIVIS all’Agenzia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, le ipotesi prospettabili sono le seguenti:

ACCOGLIMENTO TOTALE della RICHIESTA L’Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione.
ACCOGLIMENTO PARZIALE della RICHIESTA L’Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione.

Dal ricevimento della comunicazione “definitiva” decorre nuovamente il termine di 30 giorni, ai fini della riduzione di sanzioni ed interessi.

RIGETTO della RICHIESTA L’Ufficio conferma le irregolarità.
PRESENTAZIONE di ISTANZA di AUTOTUTELA OLTRE i 30 GIORNI Occorre distinguere tra le seguenti ipotesi:

ACCOGLIMENTO TOTALE della RICHIESTA L’Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’annullamento della comunicazione.
ACCOGLIMENTO PARZIALE della RICHIESTA L’Ufficio procede alla rideterminazione della pretesa e all’aggiornamento della comunicazione. In tal caso, peraltro, non spetta la riduzione di sanzioni ed interessi.

Dal ricevimento della comunicazione “definitiva” decorre nuovamente il termine di 30 giorni.

RIGETTO della RICHIESTA L’Ufficio conferma le irregolarità. Anche in questo caso non spetta la riduzione delle sanzioni.

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