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Con il nuovo decreto il contribuente autoliquida l’imposta

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È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 aprile 2024, il D.Lgs. sui tributi indiretti, attuativo dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 10 della Legge 9 agosto 2023, n. 111 (c.d. Legge delega).

Esso va a razionalizzare la disciplina dei tributi indiretti diversi dall’IVA.

In particolare, il decreto con gli articoli da 1 a 8, in conformità ai principi di semplificazione e razionalizzazione posti dalla legge delega, apporta modifiche alla disciplina:

  • dell’imposta di successione e donazione,
  • dell’imposta di registro,
  • dell’imposta di bollo,
  • delle tasse ipotecarie,
  • dei tributi speciali catastali
  • e degli altri tributi speciali previsti per i servizi resi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Sono, inoltre, introdotte semplificazioni alle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecaria e catastale e alle modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali.

Gli articoli 9 e 10 contengono disposizioni finali e di coordinamento nonché quelle relative all’entrata in vigore del decreto.

Vediamo cosa cambia per le successioni.

Le novità del D.Lgs. in materia di successioni
Liquidazione dell’imposta di successione


  • Le modifiche apportate alle disposizioni del TUS sono finalizzate a estendere il principio di autoliquidazione all’imposta sulle successioni, superando il sistema vigente che demanda la liquidazione all’ufficio. É previsto, pertanto, che l’imposta, ove dovuta, è liquidata e versata direttamente dal contribuente, senza attendere la liquidazione e l’invio del relativo avviso da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, analogamente a quanto già previsto per le altre imposte, comprese quelle connesse con la stessa imposta di successione, quali l’ipotecaria e catastale, l’imposta di bollo e le tasse ipotecarie dovute in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione.
  • Per coerenza con il nuovo sistema di autoliquidazione, nella rubrica del Capo IV del TUS , il termine liquidazione è anteposto al termine accertamento e sono modificati l’art. 27 , relativo al procedimento e ai termini dell’imposta di successione, e gli articoli successivi, relativi alla liquidazione e al pagamento dell’imposta.
  • In particolare, il procedimento della liquidazione dell’imposta, come disciplinato dal novellato art. 27, prevede che l’imposta è liquidata dai soggetti obbligati al pagamento in base alla dichiarazione di successione e che, successivamente, l’ufficio controlla la correttezza della liquidazione secondo quanto previsto dal successivo art. 33.
  • È quindi introdotta una nuova definizione di “imposta principale” che comprende anche l’imposta autoliquidata dai soggetti obbligati al pagamento oltre a quella liquidata dall’ufficio sulla base della dichiarazione mentre è “complementare” l’imposta, o la maggiore imposta, liquidata dall’ufficio in base ad accertamenti d’ufficio o di rettifica. È, inoltre, eliminata la definizione di imposta suppletiva, in quanto in base al nuovo sistema l’imposta liquidata per correggere errori od omissioni di una precedente liquidazione dell’ufficio avrà la medesima natura dell’imposta oggetto di correzione.
  • Per quanto concerne la liquidazione dell’imposta, l’art. 33 , al comma 1, prevede che i soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione sulla base dei medesimi criteri previsti in precedenza per la liquidazione da parte dell’ufficio, e, se nella dichiarazione della successione o nella dichiarazione sostitutiva o integrativa sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, liquidano e versano le imposte ipotecaria e catastale, di bollo e le tasse per i servizi ipotecari. Il novellato comma 1 prevede in proposito, analogamente a quanto stabilito dal comma 1-bis ora abrogato, che queste ultime imposte sono versate entro il termine di presentazione della dichiarazione, anche se tale termine non coincide con quello per il pagamento dell’imposta sulla successione autoliquidata, fissato dall’art. 37 entro novanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione.
  • La pre-compilata – Il comma 2, come modificato dal decreto, disciplina il procedimento di liquidazione da parte dell’ufficio dell’imposta autodichiarata dai contribuenti, che per le dichiarazioni più semplici può essere effettuato anche in via automatizzata. Tale procedimento basato sui dati della dichiarazione e sulla documentazione allegata è finalizzato a corregge gli errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente, a verificare la tempestività dei versamenti e la loro rispondenza con i dati indicati nella dichiarazione nonché a controllare la spettanza delle passività, degli oneri, delle detrazioni e riduzioni indicate in dichiarazione, escludendo quelle che risultano non spettanti o non documentate.
  • Il procedimento è strutturato in modo tale da tener conto della peculiarità della dichiarazione di successione e della operatività degli uffici nella pregressa funzione di liquidazione dell’imposta. È, pertanto, previsto che quando dai controlli effettuati emerge una maggiore imposta l’ufficio notifica un apposito avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione, dal quale risultano le correzioni e le esclusioni effettuate. Se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo. La norma non indica la misura degli interessi in quanto questa è determinata ai sensi dell’art. 6, comma 3 , del decreto del MEF del 21 maggio 2009 il quale stabilisce che gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali sono fissati nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto.
  • Le modifiche, inoltre, non incidono sui poteri dell’ufficio di rettificare e liquidare la maggiore imposta ai sensi dell’art. 34, per il caso in cui la dichiarazione sia incompleta o infedele. Le modifiche all’art. 34 riguardano il comma 1 e sono finalizzate a eliminare la previsione che indica la misura degli interessi, che anche in questo caso restano disciplinate dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 21 maggio 2009 . 
Dichiarazione di successione Nel quadro della semplificazione e della razionalizzazione delle norme del TUS, sono apportate modifiche anche agli articoli relativi alla dichiarazione.

  • Tali modifiche adeguano le norme (art. 28) alle modalità esclusivamente telematiche già applicate per la presentazione della dichiarazione di successione, consentendo solo ai residenti all’estero, in via eccezionale, di inviare la dichiarazione per raccomandata o con altro mezzo dal quale risulti la data della spedizione. In tal caso la dichiarazione deve essere spedita all’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta che, secondo quanto previsto dall’art. 6  del TUS, come modificato dal presente decreto, in linea in con l’art. 15 della Legge n. 383 del 2001, è individuato nell’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia del de cuius o, se questa non è nota, nell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.
  • Le altre modifiche riguardano il contenuto e gli allegati alla dichiarazione. In particolare, sono eliminate dal contenuto della dichiarazione (art. 29) le indicazioni di dati correlati all’art. 10 del medesimo testo unico già abrogato dall’art. 69, comma 1, lett. d), della Legge n. 342 del 2000 (gli estremi degli atti relativi ad alienazioni di beni negli ultimi sei mesi). È, inoltre, ridotta la documentazione da allegare alla dichiarazione (art. 30), essendo eliminati gli estratti catastali relativi agli immobili e il certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili. Con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate, potranno poi essere progressivamente eliminate anche altre informazioni e documenti da allegare alla dichiarazione nei casi in cui gli stessi non risultino rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta o possano essere acquisiti direttamente dall’Agenzia.
  • Le modifiche all’art. 31 , infine, nel confermare che la dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, specificano che tale termine decorre per i trustee dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina, analogamente a quanto previsto per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari.
  • L’introduzione del sistema di autoliquidazione ha reso necessario adeguare anche le norme sul pagamento dell’imposta di cui all’art. 37 . Per evitare che il contribuente sia tenuto al pagamento dell’imposta già al momento di presentare la dichiarazione, e tenuto conto della operatività degli uffici in relazione al precedente sistema, è quindi stabilito che il contribuente esegua il pagamento dell’imposta autoliquidata, secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
  • È, inoltre, previsto che il pagamento dell’imposta principale eventualmente liquidata dall’ufficio in sede di controllo dell’autoliquidazione, con le relative sanzioni e interessi, sia eseguito entro 60 giorni decorrenti dal ricevimento dell’avviso di liquidazione, analogamente a quanto previsto per il pagamento dell’imposta complementare che è eseguito entro 60 giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Resta ferma la possibilità di dilazionare, alle condizioni previste dall’art. 38 , il pagamento dell’imposta autoliquidata e di cedere allo Stato in pagamento totale o parziale delle imposte, ai sensi dell’art. 39 , i beni culturali, dandone indicazione in sede di presentazione della dichiarazione.
  • In ordine ai pagamenti è, inoltre, aggiornato a 10 euro l’importo, comprensivo di interessi e sanzioni amministrative, al di sotto del quale non devono essere pagate le somme dovute dal contribuente, precedentemente indicato in lire ventimila.
  • Analoga modifica è apportata all’art. 42 che stabilisce l’importo comprensivo di interessi e sanzioni al di sotto del quale non sono effettuati i rimborsi da parte dell’amministrazione.

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