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Credito IVA 1° trimestre 2024: modello TR da inviare entro il 30 aprile 2024

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L’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/72 e l’art. 8, comma 3, D.P.R. n. 542/99 prevedono  la possibilità di richiedere il rimborso o compensare orizzontalmente in F24 il credito IVA dei primi 3 trimestri indipendentemente dalla periodicità di liquidazione adottata, a condizione che, in relazione al singolo trimestre:

  • il credito ecceda € 2.582,28 
  • siano rispettati gli stessi parametri quantitativi previsti per la richiesta di rimborso del credito IVA annuale (art. 30, D.P.R. n. 633/72), modificati per due fattispecie della lett. c) e d).

Art. 30

REQUISITI

lett. a)

ALIQUOTA MEDIA: effettuazione di operazioni soggette ad Iva la cui aliquota media, aumentata del 10%, risulta inferiore all’aliquota media degli acquisti/importazioni; a tal fine:

  • vanno incluse tutte le operazioni registrate
  • vanno esclusi gli acquisti e cessioni di beni ammortizzabili

lett. b)

OPERAZIONI NON IMPONIBILI: effettuazione di operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 Dpr 633/72, art. 41 DL 331/93, ecc.) per un ammontare superiore al 25% di tutte le operazioni effettuate. Tra le “operazioni effettuate” vanno considerate anche le operazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR 633/72.

lett. c)

BENI AMMORTIZZABILIacquisti/importazioni di beni ammortizzabili nel trimestre:

  • per un importo superiore a 2/3 dell’ammontare di tutti gli acquisti/importazioni di beni/servizi imponibili del medesimo trimestre
  • non rilevanogli acquisti di beni e servizi per studi e ricerche
  • l’Iva a rimborso/compensazione riguarda la sola Iva relativa a tali acquisti

lett. d)

OPERAZIONI NON TERRITORIALI:effettuazione verso soggetti passivi non stabiliti in Italia:

  • per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate
  • di operazioni escluse Iva ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72 limitatamente a:
    • lavorazioni relative a beni mobili materiali
    • trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
    • servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione
    • servizi creditizi/finanz./assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare

lett. e)

NON RESIDENTI: soggetti non residenti con rappresentante fiscale o identificazione diretta, indipendentemente dalla verifica dei requisiti sopra specificati.

 

 

L’utilizzo in compensazione del credito emergente dal TR può essere utilizzato:

Se superiore a  € 5.000

su base annuale

  • va effettuato dal 10° giorno successivo a quello di invio telematico dell’istanza
  • esclusivamente tramite i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate
  • previa apposizione del visto di conformità

Se inferiore o uguale a € 5.000

su base annuale

  • l’utilizzo è libero
  • previa presentazione del mod. IVA TR
  • senza dover attendere il 10° giorno successivo alla presentazione del Modello

Le condizioni e garanzie richieste sono le seguenti:

RIMBORSO

SOGGETTO

CONDIZIONI PER LA EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Inferiore o uguale a € 30.000

qualsiasi

nessuna (né garanzia né obbligo di visto di conformità)

Superiore a € 30.000

“A RISCHIO”

Obbligo di prestazione di idonea garanzia

Sono considerati “a rischio” coloro che:

a)    esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni, salvo che non si tratti delle c.d. “start up innovative”. Tale requisito non interessa i lavoratori autonomi. Per individuare il periodo di 2 anni rileva l’effettivo esercizio dell’attività (non va fatto riferimento alla data di apertura della partita IVA); il termine va riferito ai 2 anni precedenti la data di richiesta del rimborso.

Esempio: richiesta di rimborso presentata il 20 aprile 2024: non è necessaria la garanzia qualora l’attività d’impresa sia iniziata prima del 20 aprile 2022.

b)   nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto avvisi di accertamento/rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e importi dovuti (o di crediti dichiarati) superiore a:

  • 10% degli importi dichiarati se non superano i € 150.000
  • 5% degli importi dichiarati se superiore a € 150.000 ma inferiore a  € 1.500.000
  • 1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati risultano superiori a € 1.500.000.

c)    non appongono il visto di conformità/sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

d)   richiedono il   rimborso   dell’eccedenza   detraibile   risultante   all’atto   della cessazione dell’attività.

Non “a rischio

Alternativamente:

  • prestazione di garanzia
  • visto di conformità/sottoscrizione alternativa e dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e regolare versamento dei contributi previdenziali/assicurativi.

Mod. TR Integrativo: è ammesso presentare un mod. TR, senza sanzioni:

  • correttivo (entro il 30 aprile 2024)
  • integrativo (entro il 30 aprile 2025, scadenza di presentazione della Dichiarazione Iva 2024) al fine di:
    • apporre il visto di conformità eventualmente omesso
    • revocare in tutto o in parte l’importo originariamente richiesto a rimborso
    • incrementare l’importo richiesto a rimborso e ridurre quanto utilizzabile in compensazione o detrazione.

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