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Condominio, Iva al 22% sul servizio di lettura di ripartitori di calore

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Il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i condomìni non può configurarsi come prestazione accessoria, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rispetto alla prestazione di installazione dei medesimi ripartitori di calore: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 3 giugno 2020, n. 163. Si tratta infatti di due prestazioni aventi una propria distinta ed autonoma funzione e di conseguenza il servizio di lettura di ripartitori di calore dev’essere autonomamente assoggettato ad Iva con l’aliquota ordinaria del 22 per cento. Al riguardo si precisa inoltre che:

  1. ai fini della qualificazione di un’operazione come accessoria, è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche:
      1. l’operazione deve integrare, completare o rendere possibile l’operazione principale;
      2. l’operazione dev’essere resa direttamente dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;
      3. l’operazione dev’essere resa nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l’operazione principale (Risoluzioni Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2008, n. 367/E, e 1° agosto 2008, n. 337/E). A tal fine non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all’attività principale, unitariamente considerata, poiché è necessario che la prestazione accessoria formi un tutt’uno con l’operazione principale (Risoluzione 15 luglio 2002, n. 230/E);
  2. per la Corte di Giustizia Ue, una prestazione dev’essere considerata “accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore” (sentenza 11 gennaio 2001, causa C-76/99);
  3. la prestazione di installazione di ripartitori di calore, diversamente può fruire dell’aliquota ridotta del 10 per cento in quanto si tratta di un intervento volto “ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. 380/2001, per effetto del richiamo previsto dall’art. 7, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000).

Con la risposta in commento l’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che, in caso di stipula di un Contratto di Servizio Energia ai sensi del D.Lgs. 115/2008, che preveda – tra le prestazioni oggetto del contratto – anche la lettura dei ripartitori di calore (posti all’interno dei condomini), al corrispettivo può essere applicata l’aliquota Iva del 10 per cento, per effetto del punto 122) della Tabella A allegata al D.P.R. 633/72.

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