Il servizio di lettura di ripartitori di calore presso i condomìni non può configurarsi come prestazione accessoria, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, rispetto alla prestazione di installazione dei medesimi ripartitori di calore: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’istanza di interpello 3 giugno 2020, n. 163. Si tratta infatti di due prestazioni aventi una propria distinta ed autonoma funzione e di conseguenza il servizio di lettura di ripartitori di calore dev’essere autonomamente assoggettato ad Iva con l’aliquota ordinaria del 22 per cento. Al riguardo si precisa inoltre che:
Con la risposta in commento l’Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che, in caso di stipula di un Contratto di Servizio Energia ai sensi del D.Lgs. 115/2008, che preveda – tra le prestazioni oggetto del contratto – anche la lettura dei ripartitori di calore (posti all’interno dei condomini), al corrispettivo può essere applicata l’aliquota Iva del 10 per cento, per effetto del punto 122) della Tabella A allegata al D.P.R. 633/72.
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