Pro-rata, ai fini dell’esclusione dei beni ammortizzabili rilevano i criteri Ires
Ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione Iva, ai sensi dell’art. 19-bis, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, “non si tiene conto delle cessioni di beni ammortizzabili”. Tale norma è in linea con l’art. 174, par. 2, lettera a), della Direttiva 28 novembre 2006, n. 112/2006/CE, per effetto della quale, per il calcolo del pro-rata non si tiene conto dell’importo del volume d’affari relativo alle “cessioni di beni d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa” (a tal fine si rinvia alla sentenza della Corte di Giustizia Ue 6 marzo 2008, C-98/07, punti 22 e 24).
Al riguardo, con la Risposta all’istanza di interpello 4 giugno 2020, n. 165, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per l’individuazione dei beni strumentali ammortizzabili ai fini del calcolo del pro-rata di detrazione, “si deve avere riguardo ai criteri per essi disposti ai fini delle imposte dirette”. Di conseguenza:
- per “beni oggetto dell’attività propria dell’impresa” si intendono quelli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, leasing, ecc.);
- per “beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività propria”, si devono intendere quei beni impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio di tale attività e, pertanto, diversamente dai primi, inidonei come tali a qualificare la natura dell’attività svolta;
- per “attività propria dell’impresa” si intende quella che normalmente ed abitualmente viene esercitata dall’imprenditore e non quella svolta in maniera occasionale o, comunque, di scarsa rilevanza nell’ambito dell’impresa (Circolare Ministero Finanze 3 agosto 1979, n. 25).
Si ricorda che sono escluse dal calcolo del pro-rata anche le operazioni esenti di cui all’art. 10, comma 1, numeri da 1) a 9), del decreto Iva, tra cui le operazioni immobiliari quando:
- non formano oggetto dell’attività propria del soggetto passivo;
- sono accessorie ad operazioni imponibili.
Con riferimento al primo presupposto di esclusione è necessario stabilire se tale verifica debba essere effettuata avendo riguardo al requisito “formale” dell’attività previamente definita dall’atto costitutivo come oggetto sociale oppure al requisito “sostanziale” dell’attività effettivamente svolta dalla società.